Cosa si intende per pesca sportiva? Le nuove regole che disciplinano la pesca.

By Raccontidipesca

Pescatori sportivi ! Cosa si intende per pesca sportiva?

Dal  25 agosto 2016, sono ufficialmente entrate in vigore,le nuove regole che disciplinano il sistema sanzionatorio in materia di pesca.

foto tratta da www.capitanrustyhook.com vietati riproduzione ed utilizzo non autorizzati

Le novità più importanti introdotte dalla legge n° 154/2016 , che va a modificare il decreto legislativo n° 4/2012 (testo di riferimento sulla materia), riguardano la depenalizzazione della detenzione, sbarco, trasbordo, trasporto e commercializzazione delle specie ittiche sottomisura (cosiddetto “novellame”).

Le novità legislative interessano non soltanto chi effettuata la pesca professionale, ma anche tutti coloro che praticano la pesca sportiva, la legge n. 154/2016 ha inasprito le sanzioni amministrative applicabili nel caso in cui venga superato il quantitativo massimo giornaliero pro capite dei 5 kg di pescato. Le sanzioni amministrative in questo settore sono comprese da un mimino di 500 ad un massimo di 50.000 euro, in proporzione alla quantità di prodotto ittico catturato e verificato in sede di accertamento, che raddoppiano nel caso in cui le violazioni abbiano ad oggetto il tonno rosso ed il pesce spada.. Nel caso in cui il pescatore non professionale commercializzi il pescato la sanzione potrà raggiungere i 12.000 euro.

Allora proviamo a dare chiarezza, una sorta di VADEMECUM del pescatore sportivo

La pesca sportiva è l’attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita e il commercio di tale tipo di pesca. (Art,7 REG.IT)

Chiunque effettui la pesca dilettantistica ha l’obbligo di darne comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura ovvero all’Autorità Marittima. La comunicazione può essere effettuata dall’interessato, anche per il tramite delle associazioni di settore, on-line sul sito internet http://pescasportiva.politicheagricole. … agina/1119 ovvero presso l’Autorità Marittima.

Cosa e’ consentito nella pesca sportiva e ricreativa?

Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:

coppo o bilancia;

giacchio o rezzaglio o sparviero;

lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;

lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;

nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;

parangali fissi o derivanti, nasse. (Art.138 REG.IT).Distanza da unità di pesca professionale

E’ vietato l’esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale.(Art.139 REG:IT)

Cosa non e’ consentito e cosa e’ limitato nella pesca sportiva e ricreativa?

L’uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni;

non è ammesso utilizzare bilance di lato superiore a 6 metri;

è vietato utilizzare giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;

non è consentito utilizzare più di 5 canne per ogni pescatore sportivo;

il numero degli ami dei palamiti complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;

non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;

è vietato l’uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell’esercizio della pesca subacquea. Nell’esercizio della pesca con la fiocina è consentito l’uso di una lampada (Art.140 REG.IT)

Non piu’ di 5 Kg di pescato per pescasportivo e  non piu’ di un esemplare di cernia (vale per tutte le specie). II pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg. complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.

Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga. (Art.142 REG.IT)

Quali mezzi possono essere utilizzati nella pesca sportiva e ricreativa

Nell’esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni (Art.143 REG.IT).

I palamiti debbono debbono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati fra loro non più di 500 metri. Le estremità dell’attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo, con bandiera di giorno e fanale di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio. (Art.116 Reg,IT). La pesca del pesce spada non può essere esercitata dai pescatori sportivi con i palangari fissi o derivanti. (D.M. 7 agosto 1992).

La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l’utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. Ai pescatori sportivi è vietato raccogliere coralli, molluschi e crostacei. (Art.128 bis REG.IT)

Quali limitazioni nella pesca sportiva e ricreativa subacquea?

L’esercizio della pesca subacquea è vietato:

entro 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;

a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi di pesca e dalle reti da posta;

a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dei porti;

in zone di mare di regolare transito delle navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del dipartimento marittimo;

dal tramonto al sorgere del sole (Art.129 REG, IT)

Misure minime del pescato

Si considerano pesci allo stato giovanile, salvo quanto disposto nell’art.93, quegli esemplari di lunghezza,stabilita convenzionalmente inferiore a 7 centimetri.

Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata.(Art 87 Reggio).

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Scritto da Davide MONA  per Raccontidipesca

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